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Decreto Bersani, convenzioni per le spese legali e piani di distribuzione del ricavato

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca,

rilevato che l'interpretazione di alcune clausole contenute nelle pattuizioni fra avvocati e parti assistite (circa il pagamento delle spese legali per le attività prestate in favore dei secondi), ha evidenziato la necessità di un chiarimento di natura sistematica, al fine di evitare violazioni di legge di manifesta gravità;

nell'adunanza del 27 novembre 2009 ha adottato la seguente delibera:

“Il Giudice determina l'ammontare delle spese legali da porre a carico della parte soccombente secondo le tariffe professionali (L. 248/06), nessun rilievo avendo, nei confronti di quest'ultimo, l'esistenza di eventuali accordi contrattuali in deroga, stipulati fra la parte vittoriosa ed il proprio difensore.

In sede di cognizione, qualora il cliente vittorioso non abbia ottenuto il pagamento delle spese legali dalla controparte ed egli debba procedere al saldo, potrà invocare nei confronti del legale l'esistenza della pattuizione eventualmente  intervenuta sul punto e corrispondere l'importo ivi previsto. Non potrà però chiedere al soccombente il pagamento delle maggiori somme liquidate, avendo il capo della decisione sulle spese, il contenuto di condanna alla rifusione.

In sede esecutiva, vale lo stesso principio, al quale deve essere accompagnata la seguente fondamentale precisazione: l'Autorità Giudiziaria esegue, in sostituzione del debitore, quella attività che quest'ultimo dovrebbe compiere per la estinzione dei propri debiti e cioè, vendere i propri beni per destinare le somme così ottenute al pagamento dei creditori.
Il ricavato dalla vendita forzata è vincolato per legge a quel preciso scopo (soddisfazione dei crediti secondo il piano di riparto approvato) e da esso non può essere legittimamente distolto.
Il Giudice provvede, con i denari del debitore, ad eseguire i pagamenti calcolati nel piano suddetto, secondo le percentuali ivi previste.
La convenzione per le spese legali non può operare in violazione del superiore principio pubblicistico (giacché contenuto nella legge processuale).
Conseguentemente, qualora il piano di riparto preveda  - ed il Giudice dell'esecuzione disponga – che il creditore “A” debba ricevere 100 per capitale, 10 per interessi e 5 per spese legali, tale ultima somma non può essere distolta dal vincolo di scopo indicato dal Giudice nel piano di riparto.

Consegue che tale somma non può essere incamerata dal creditore invocando l'esistenza della convenzione per le spese legali per un importo diverso.
Difatti, anche qualora tale clausola fosse stata pattuita, essa sarebbe radicalmente nulla per contrarietà a disposizione di legge non derogabile ed al principio pubblicistico che informa il processo esecutivo.

Viceversa, si addiverrebbe ad una indebita appropriazione delle somme che, se distolte dallo scopo al quale erano destinate (pagamento spese legali), dovrebbero essere restituite alla procedura per essere attribuite ai creditori insoddisfatti od al debitore, ma mai potrebbero rimanere nella disponibilità del creditore che le abbia riscosse per trattenerne una parte.

Si sottolinea che la paventata prassi interpretativa darebbe luogo ad un comportamento gravemente illegittimo per violazione dei principi ispiratori del processo e sommamente evidente sarebbe il contrasto con i principi deontologici della dignità, decoro, probità, lealtà e verità, con gravi conseguenze sul piano disciplinare”.